Olimpiadi - 27 ottobre 2022, 19:25

Elezioni FISI - Il Collegio di Garanzia rinvia ogni decisione su Roda:ci vorranno almeno venticinque giorni

Foto Pentaphoto

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Era attesa per oggi pomeriggio l'udienza del Collego di Garanzia dello Sport, che alle ore 17.00 si doveva riunire per esaminare nel merito i ricorsi presentati dai signori Dalpez, Falez e Maldifassi, per la declaratoria di incandidabilità e di ineleggibilità, alla carica di Presidente Federale della FISI, del sig. Flavio Roda, ed il ricorso presentato dal sig. Alessandro Acciai per la declaratoria di incandidabilità e di ineleggibilità del sig. Enzo Sima alla carica di Consigliere Federale della FISI.

In realtà l'udienza di oggi è stata aggiornata tra circa venticinque giorni con le motivazioni che potete leggere nel comunicato.

A questo punto resta ancora in sospeso la definitiva decisione in merito alla candidabilità o meno del presidente Roda per le elezioni da lui vinte lo scorso 15 ottobre. Una notizia che sicuramente non fa piacere in quanto si sperava che, in un senso o nell'altro, la vicenda potesse chiudersi oggi, per mettere una parola fine e guardare a un quadriennio fondamentale per gli sport invernali.

Bisognerà aspettare quindi altri venti giorni, quando dalle elezioni sarà passato già un mese.

Questo il comunicato del Collegio di Garanzia

"Con riferimento ai ricorsi presentati dai signori Dalpez, Falez e Maldifassi, per la declaratoria di incandidabilità e di ineleggibilità, alla carica di Presidente Federale della FISI, del sig. Flavio Roda, ed al ricorso presentato dal sig. Alessandro Acciai per la declaratoria di incandidabilità e di ineleggibilità del sig. Enzo Sima alla carica di Consigliere Federale della FISI, il Collegio di Garanzia, all’esito della udienza a Sezioni Unite tenutasi in data odierna e presieduta dall’avv. Gabriella Palmieri,

ritenuto che, ad avviso del Collegio, appare pregiudiziale e potenzialmente assorbente, affrontare e risolvere la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione in capo all’odierno giudice in tema di controversie aventi ad oggetto l’impugnativa di atti delle Federazioni sportive che si connotano come decisioni in ordine alla regolare assunzione di cariche elettive, per ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità, attraverso procedure elettorali, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (da ultimo, Cass. Civile - Sezioni Unite, n. 3101 del 2 febbraio 2022, resa a conclusione di una vicenda processuale portata alla cognizione della giustizia amministrativa culminata con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2320/2020, pubblicata il 7 aprile 2020);

ritenuto che occorre, pertanto, sollecitare il contraddittorio tra le parti del giudizio in ordine a tale pregiudiziale questione, la cui rilevanza è stata colta ex officio dal Collegio giudicante, non potendo rinvenirsi negli atti difensivi delle parti l’esistenza di una specifica e tipica eccezione di rito;

Visti gli articoli 2, 6° comma, del Codice di Giustizia Sportiva e 101, 2° comma, del Codice di procedura civile,

si riserva la decisione, assegnando alle parti costituite il termine di giorni venticinque dalla presente ordinanza per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla dedotta questione".

 

G.C.

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