Sport vari | 10 ottobre 2022, 16:30

Tribunale di Milano dà ragione a Basic: l'accordo tra FISI e Armani è "ineseguibile"

Tribunale di Milano dà ragione a Basic: l'accordo tra FISI e Armani è "ineseguibile"

Il tribunale di Milano, con decisione del giudice Federico Salmeri, ha rigettato l'istanza presentata dalla FISI e ha dato ragione a BasicItalia spa (proprietaria di Kappa), dopo il verdetto che già a luglio aveva vietato il nuovo accordo tra la Federazione e Armani, complice un diritto di prelazione vantato da Kappa.

"La domanda è infondata - si legge nel provvedimento -. È appena il caso di osservare che FISI àncora la sussistenza di circostanze sopravvenute al preliminare vaglio della decisione collegiale che, a dire di FISI, sarebbe abnorme. FISI mira dunque ad una rivalutazione nel merito della decisione collegiale, per la quale, tuttavia, non può proporsi alcun gravame. Abnorme dunque sarebbe un provvedimento che valutasse come erronee le valutazioni e le disposizioni collegiali, giungendo, come pretende FISI, a paralizzarne gli effetti, affermando che l'erroneità della decisione collegiale si pone come fatto nuovo sopravvenuto tale da giustificarne la revoca o la modifica"

Al di là dell'argomento capzioso, ciò che più semplicemente rileva il giudice "è la lapalissiana circostanza per cui il contratto con Armani non può considerarsi una circostanza sopravvenuta, essendo stato stipulato ben prima delle difese di FISI e della decisione collegiale. Decisione che - sebbene non possa travolgere la stipula del contratto FISI/ARMANI, proprio in quanto contratto antecedente all’ordinanza e dunque ormai concluso - incide tuttavia sull'esecuzione del contratto FISI-Armani, rendendolo giocoforza ineseguibile".

Sebbene la conclusione del contratto tra FISI e Armani abbia preceduto la decisione del Collegio, "gli effetti dell'ordinanza non possono limitarsi al dato testuale contenuto nel dispositivo 'astenersi dal concludere', bensì devono estendersi anche alla fase esecutiva degli eventuali contratti di sponsorizzazione (tra cui Armani) con sponsor diverso da Basic, proprio in quanto stipulati in violazione del contratto concluso con l'accettazione da parte di Basic".

Pertanto, contrariamente a quanto assume FISI con l'istanza, "la materia del contendere non è affatto cessata a seguito della conclusione del contratto FISI/Armani, la cui esecuzione - anzi - è travolta dall'ordinanza collegiale [...]. Oltretutto, appare paradossale, oltre che contrario a buona fede processuale, pretendere la revoca dell'ordinanza collegiale in virtù del contratto concluso con Armani, la cui esistenza dapprima è stata negata da FISI per conseguire il rigetto del reclamo e successivamente è stata invocata per ottenere la revoca dell'ordinanza collegiale. Né si dica che l'ordinanza collegiale non potrebbe travolgere i diritti di terzi non parti in causa".

In realtà, l'ordinanza collegiale non incide sulla validità del contratto (per il cui accertamento sarebbe necessario il contraddittorio con Armani), bensì "sulla mera esecuzione dello stesso. Laddove poi nel giudizio di merito fosse confermato il vincolo contrattuale tra FISI e Basic (come rilevato in sede di reclamo), residuerebbe in capo ad Armani l'eventuale risarcimento del danno nei confronti di FISI stessa, in merito ad un contratto di sponsorizzazione sì valido, ma ineseguibile per fatto e colpa di FISI che, imprudentemente, ha comunque deciso di stipulare il 27 giugno 2022 il contratto di sponsorizzazione con Armani nel corso di un complesso giudizio di merito e, si badi, pochi giorni dopo la notifica del reclamo alla stessa FISI e al suo difensore, in data 14 giugno 2022. In conclusione, l'stanza merita l'integrale rigetto".

Alessandro Nidi

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