Continuano le notizie riguardanti Rebecca Passler. La biathleta azzurra, riammessa ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, dopo essere stata sospesa in misura cautelare per la positività al letrazolo, ha presentato delle carte davvero convincenti alla Procura Nazionale Antidoping Italiana, nota da sempre per il suo rigore, per convincerli a darle il semaforo verde.
Questa la ricostruzione dell’atleta, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Il 24 gennaio 2026, dopo aver partecipato con la Nazionale Italiana ad una gara di Coppa del Mondo di biathlon a Nové Mesto, Repubblica Ceca, Passler rientrava presso l’abitazione familiare, dove convive con i genitori e la sorella. Il 25 gennaio rimaneva a riposo presso il domicilio, consumando i pasti con i familiari. La mattina del 26 gennaio veniva sottoposta a controllo antidoping fuori competizione, che dava successivamente luogo a un riscontro analitico avverso.
È documentato che la madre dell’atleta, Herlinde Kargruber, con lei convivente, è affetta da carcinoma mammario ed è sottoposta dal giugno 2025 a terapia endocrina continuativa a base di letrozolo, prescritto a fini terapeutici. L’atleta non era stata compiutamente informata delle condizioni cliniche della madre e ignorava che quest’ultima assumesse giornalmente il farmaco, custodito in un luogo non accessibile. Passler consumava alimenti condivisi in ambito domestico — in particolare della Nutella prelevata con un cucchiaio comune. Il 27 dicembre 2025 era stata sottoposta a controllo antidoping con esito negativo.
Nel caso di Passler, “l’atleta non era stata compiutamente informata delle condizioni cliniche della madre e ignorava che quest’ultima assumesse giornalmente il farmaco, che veniva custodito in un luogo a lei e ad altri non accessibile”, scrive nella sua ordinanza il Tna. L’ipotesi — spiegano fonti vicine a Rebecca — è che la madre, Herlinde Kargruber, abbia taciuto alla figlia la sua malattia per non turbarne il percorso di avvicinamento ai Giochi.
Ed ecco perché revocare una “sospensione che comporta l’esclusione dell’atleta dai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, per i quali risulta qualificata, determinando un danno grave e irreparabile. La perdita dell’opportunità di partecipare a un evento olimpico, peraltro disputato nel luogo di residenza dell’atleta, costituisce un pregiudizio non suscettibile di riparazione, anche in caso di successiva assoluzione nel merito, incidendo in modo definitivo sulla carriera sportiva e sulla reputazione dell’atleta. Al contrario, la revoca temporanea della sospensione, in attesa della decisione definitiva, non arrecherebbe un pregiudizio comparabile all’integrità della competizione, essendo eventuali effetti rimediabili mediante l’adozione di misure correttive ex post”.

