Milano, 11 febbraio 2026 – La Divisione Ad hoc del TAS ha stabilito di non avere giurisdizione per esaminare un ricorso presentato dalla biathleta Rebecca Passler (Italia) contro NADO Italia Antidoping (NADO Italia), l’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), l’Unione Internazionale Biathlon (IBU) e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). L’atleta ha presentato domanda prima al TAS anziché alle autorità giudiziarie di NADO Italia e, di conseguenza, non ha diritto procedurale di presentare ricorso alla Sezione Ad hoc del TAS. La sua sospensione provvisoria può ancora essere impugnata dinanzi alla Commissione Nazionale Antidoping di NADO Italia (NADAB).
La Sig.ra Passler è stata sospesa provvisoriamente da NADO Italia il 2 febbraio 2026 a seguito di un Esito Analitico Avverso (AAF) per la sostanza Letrozolo, una sostanza proibita inclusa nella
Lista delle Sostanze Proibite della WADA (S4.1 Modulatori Ormonali e Metabolici). Depositata il 6 febbraio 2026, la Sig.ra Passler ha chiesto al TAS di annullare la sospensione per mancanza di dolo e negligenza e di consentirle di partecipare ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 (OWG 2026).
Il 10 febbraio 2026 si è tenuta a Milano un’udienza per questa procedura, alla quale l’atleta ha partecipato di persona. Durante l’udienza, la Sig.ra Passler ha sostenuto che l’AAF è un caso di contaminazione crociata dovuta a esposizione accidentale al Letrozolo.
La NADO Italia ha sostenuto che l’atleta non ha esaurito i rimedi interni della NADO e che la Divisione Ad hoc del TAS non aveva giurisdizione a pronunciarsi sulla domanda. Hanno sostenuto che, secondo i loro regolamenti, l’atleta aveva il diritto di richiedere al Tribunale Nazionale Antidoping (NADT) della NADO Italia la revoca della sospensione provvisoria entro tre giorni dalla notifica, con un’udienza e una nuova decisione da seguire entro quattro giorni. L’atleta poteva anche presentare ricorso al NADAB entro 10 giorni dalla data in cui aveva ricevuto la notifica della decisione del NADT. La WADA, l’IBU e il CIO hanno inoltre sostenuto che la domanda è al di fuori della giurisdizione della Divisione Ad hoc del TAS.
Il Collegio della Divisione Ad hoc del TAS ha ascoltato le argomentazioni e ha esaminato attentamente il quadro procedurale per un’atleta, come stabilito dal regolamento NADO Italia. Ha stabilito che, se l’atleta fosse stata informata e avesse scelto di presentare ricorso al NADT per la revisione della sospensione, e se questa fosse stata mantenuta, avrebbe avuto il diritto di presentare ricorso al TAS. In assenza di un ricorso, e quindi di un’ulteriore decisione da parte del NADT, non ha diritto di presentare ricorso alla Divisione Ad hoc del TAS. Qualora la Sig.ra Passler desiderasse comunque presentare ricorso contro la Decisione, potrà farlo al NADAB, a condizione che lo faccia entro la scadenza del 12 febbraio 2026, ovvero domani.
Di conseguenza, il Collegio non si è pronunciato sul merito della presunta ADRV.
Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha istituito due tribunali temporanei per l’OWG del 2026, la Divisione Ad hoc del TAS e la Divisione Antidoping del TAS (CAS ADD). Entrambe hanno giurisdizione per risolvere le controversie solo nella misura in cui sorgono durante l’OWG del 2026 o durante un periodo di 10 giorni precedente la cerimonia di apertura dei Giochi (il 6 febbraio 2026). Poiché il controllo antidoping per la Sig.ra Passler si è svolto il 26 gennaio 2026 ed è stato gestito da NADO Italia, non dall’Agenzia Internazionale per i Controlli (ITA), la domanda è stata presentata alla Divisione Ad hoc del TAS e non alla Divisione Antidoping del TAS (CAS ADD).

