E’ stata pubblicata l’ordinanza n° 563 della Regione Lombardia in materia di ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid-19, che consente la riapertura degli impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo.
L’ordinanza produce i propri effetti a partire dal 6 giugno 2020.
Ecco il testo dell’Allegato 1 dell’ordinanza in questione, completamente dedicato agli impianti:
ALLEGATO 1
IMPIANTI A FUNE E DI RISALITA AD USO TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO
I gestori devono adottare tutte le soluzioni idonee a garantire la riapertura al pubblico degli impianti in condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori e degli utenti, evitando assembramenti, favorendo l’adozione di regole e comportamenti virtuosi e predisponendo adeguata cartellonistica riguardo agli obblighi da rispettare.
• Al fine di evitare un incremento dei tempi di attesa in coda e, di conseguenza, il rischio di contagio, gli operatori degli impianti devono garantire la riduzione dei tempi di percorrenza applicando la massima velocità di trasporto consentita ed utilizzando contemporaneamente in linea il maggior numero possibile di veicoli (entrambi parametri definiti in fase di collaudo per ogni tipologia d’impianto).
• L’affluenza alle cabinovie deve essere bilanciata con la portata, favorendo il più possibile la fluidità e la costante mobilità. In assenza di code il riempimento dei veicoli infatti si riduce automaticamente. Le cabinovie devono essere ben arieggiate e deve essere garantito il costante ricambio di aria necessario a ridurre significativamente il rischio di contagio.
• Deve essere garantito il distanziamento interpersonale, come previsto anche dall’allegato 15 del DPCM del 17 maggio 2020, con l’eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare, dei conviventi o in caso di accompagnamento di minori di anni sei o di persone disabili di cui all’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.
• Il problema non si pone sulle seggiovie, che si differenziano dalle cabinovie perché hanno veicoli aperti. L’eventuale cupola protettiva, che potrebbe anche essere bloccata aperta, lascia comunque una notevole circolazione d’aria. Su queste tipologie di impianto l’ipotesi di distanziare le sedute porrebbe problemi per il trasporto dei bambini che devono obbligatoriamente essere accompagnati. Il medesimo principio vale anche per le sciovie.
È inoltre necessario garantire le seguenti misure:
• Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione all’ATS competente per territorio. Analogamente si provvederà se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i fruitori degli impianti.
Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell’Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020;
• Obbligo per gli utenti di utilizzare la mascherina;
• Obbligo di utilizzare guanti monouso per l’estate e guanti da neve in inverno;
• Obbligo di areare la cabinovia e la funivia bloccando aperti uno o PIÙ finestrini anche durante il trasporto;
• Obbligo di aprire le porte delle cabinovie o delle funivie (quando vuote) per una areazione completa, laddove possibile;
• Igienizzazione giornaliera di cabine, funivie, seggiovie e sciovie e pulizia del pavimento di cabine e funivie con adeguati prodotti igienizzanti.
È compito e responsabilità dei singoli gestori applicare le presenti linee – guida, che potranno essere integrate con disposizioni particolari o di dettaglio proprie delle aziende, per tenere conto delle specificità degli impianti, dei siti, delle singole organizzazioni e delle situazioni di emergenza.
La Regione Lombardia riapre gli impianti a fune a uso turistico, sportivo e ricreativo
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